La sentenza n. 26727/2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha recentemente affrontato un tema di particolare rilevanza per gli operatori del diritto: la possibilità per il convenuto opposto di modificare la propria domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche in assenza di una domanda riconvenzionale da parte dell’opponente. Questa pronuncia, destinata ad avere un impatto significativo nella prassi forense, chiarisce i limiti e le condizioni entro cui tali modifiche possono considerarsi ammissibili.
1. Principi affermati dalle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite stabiliscono, in primis, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto di domande alternative rispetto a quella introdotta nella fase monitoria è ammissibile, a condizione che tali domande trovino il loro fondamento nello stesso interesse che aveva giustificato la proposizione della domanda originaria. Ciò significa che l’opposto può proporre una modifica della domanda, anche in assenza di eccezioni riconvenzionali da parte dell’opponente, purché le nuove domande non alterino il nucleo essenziale del diritto fatto valere inizialmente.
In altre parole, le Sezioni Unite riconoscono all’opposto una certa flessibilità nella gestione della propria difesa, consentendogli di adattare la propria strategia in funzione delle difese sollevate dall’opponente. Tuttavia, questa facoltà non è illimitata: la modifica della domanda deve rimanere coerente con l’originario interesse dedotto in giudizio e non può comportare una mutazione radicale della causa petendi.
2. Il limite temporale per la proposizione di nuove domande
Un altro aspetto rilevante della pronuncia riguarda il momento entro il quale l’opposto può proporre domande alternative. Le Sezioni Unite precisano che tale facoltà deve essere esercitata entro la comparsa di risposta, non potendo essere rimandata fino all’ultimo giro di memorie previsto dall’articolo 183, comma 6, c.p.c. Questo è un punto cruciale, poiché chiarisce che l’opposto non può attendere passivamente l’evoluzione processuale per poi introdurre nuove domande in una fase successiva del giudizio.
Tuttavia, viene altresì riconosciuta una certa elasticità all’opposto: qualora le difese successive dell’opponente lo richiedano, l’opposto potrà presentare nuove domande come manifestazioni difensive, anche se queste non costituiscono una domanda riconvenzionale in senso stretto.
3. Conseguenze pratiche della decisione
Dal punto di vista pratico, la sentenza 26727 contribuisce a chiarire i confini entro cui l’opposto può modificare la propria domanda nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, senza incorrere nel rischio di vedere dichiarata inammissibile tale modifica. La decisione appare equilibrata poiché, da un lato, concede all’opposto la possibilità di adeguare la propria strategia difensiva in base all’andamento processuale, ma, dall’altro, fissa dei limiti chiari per evitare che il processo possa essere eccessivamente dilatato o manipolato attraverso continue modificazioni della domanda.
4. Conclusioni
La sentenza delle Sezioni Unite n. 26727 del 2024 rappresenta un significativo contributo alla giurisprudenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, offrendo una lettura sistematica del rapporto tra la fase monitoria e quella di opposizione. La pronuncia ribadisce la centralità dell’interesse originario fatto valere dall’opposto e conferma la possibilità per quest’ultimo di modificare la propria domanda nel rispetto di precisi limiti temporali e sostanziali.
Questo orientamento permette di bilanciare le esigenze di flessibilità difensiva con i principi di economia processuale e certezza del diritto, tutelando sia l’effettività della tutela giurisdizionale sia i diritti delle parti coinvolte.