La sentenza n. 26727/2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha recentemente affrontato un tema di particolare rilevanza per gli operatori del diritto: la possibilità per il convenuto opposto di modificare la propria domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche in assenza di una domanda riconvenzionale da parte dell’opponente. Questa pronuncia, destinata ad avere un impatto significativo nella prassi forense, chiarisce i limiti e le condizioni entro cui tali modifiche possono considerarsi ammissibili.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – hanno enunciato il seguente principio di diritto:
«La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile».
Con sentenza n° 29961, del 27/10/2023, la Corte di Cazzazione - Sezione Lavoro - ha affermato i seguenti principî di diritto: